Statuto
Articolo I - Denominazione - Sede
1- E' costituita un'Associazione CRISTIANO-ORTODOSSA denominata: “TESTIMONIANZA ORTODOSSA"
2- L'Associazione ha scopi culturali e non ha fini di lucro.
Articolo II - Natura - Carattere - Scopi
3- L'Associazione “TESTIMONIANZA ORTODOSSA "si ispira ai valori del cristianesimo ortodosso. La sua linea spirituale rispecchia la linea della chiesa come è stata stabilita dai concili e dalla tradizione ortodossa custodita fino ai giorni nostri .
4- L'Associazione si propone di offrire uno spazio aperto alla diffusione e alla conoscenza dei valori cristiani dell’ortodossia. Con spirito di collaborazione e di confronto con le varie realtà locali.
5- L’associazione ha carattere di assoluta indipendenza da Partiti Politici ed è senza fini sindacali e di lucro. Si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia.
6- L'Associazione ha quale scopo valorizzare, testimoniando, i valori del cristianesimo ortodosso.
7- L'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:
• Promuovere, ideare, realizzare (anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, parrocchie, enti e organizzazioni pubbliche), ed editare: pubblicazioni e riviste; audiovisivi e simili; prodotti televisivi e cinematografici; realizzazioni teatrali; CD audio e CD Rom.
• Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi.
• Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi.
• Promuovere e realizzare una o più collane di libri a carattere teologico, liturgico ecc. una collana denominata come l’associazione stessa: “TESTIMONIANZA ORTODOSSA " oppure con un altro nome.
• Promuovere e realizzare quaderni tematici, una rivista oppure un bollettino dell’associazione, con frequenza da definirsi; designando un direttore responsabile.
Inoltre l'associazione potrà svolgere qualunque altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle finalità sociali.
8- L'Associazione ricercherà, per il conseguimento delle finalità sociali, contatti e collegamenti con pubbliche amministrazioni, altri enti pubblici e privati cittadini di ogni parte del mondo.
Articolo III - Organi dell'Associazione
9- Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Direttivo; il Presidente; il Segretario.
Articolo IV - Soci e Assemblee
10- Sono Soci i cittadini di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che condividano le finalità e i valori ai quali si ispira l’associazione approvandone lo statuto e ne sostengano l'attività mediante il versamento di una quota annuale.
Gli associati si distinguono in:
• Soci fondatori, tra i quali, oltre i costituenti l'associazione, potranno essere accettati, durante la vita dell'associazione, anche altri associati trascorsi 5 anni dalla loro inscrizione dietro loro richiesta, e accettati a maggioranza dall'assemblea dei soci fondatori.
• Soci ordinari, che partecipano con continuità alla vita dell'associazione, pagando annualmente una quota stabilita.
• Soci simpatizzanti, cittadini che desiderano aderire, senza impegno continuativo, alla realiz-zazione degli scopi dell'Associazione, dando un contributo economico senza aver diritto di voto.
• Soci onorari, persone od enti che verranno designati dall’ assemblea dell’Associazione su proposta degli associati fondatori.
• Soci giovanili: sono da considerarsi cittadini inferiori ai 18 anni di età,con una quota simbolica da definirsi. I quali potranno dar vita ad una sezione giovanile dell’associazione e collaborare quindi con essa.
11- Presa visione dello statuto, l’aspirante socio potrà richiedere l'adesione al Presidente e il Direttivo deciderà a maggioranza.
12- Il Direttivo è tenuto a decidere sull’accettazione del nuovo socio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione. In caso di parere negativo, che può non essere motivato, il richiedente può ricorrere all’Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci deciderà con voto palese. In caso di rifiuto d’iscrizione, la domanda non potrà essere ripresentata prima di un anno dalla data dell’ultimo parere negativo.
13- Hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci ordinari. Ogni socio ha diritto ad un voto.
14- Possono aderire all’Associazione anche parrocchie e monasteri cristiano-ortodossi, enti pubblici, gruppi, associazioni, e simili purché condividano le finalità e i valori ispiratrici del cristianesimo ortodosso. La loro adesione avverrà mediante accettazione, da parte del Direttivo, della richiesta ufficiale di affiliazione firmata dal legale rappresentante, secondo la prassi valida per le singole iscrizioni. In caso di accettazione, l’organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita del associazione. Nelle assemblee conterà come un singolo socio. I soci delle organizzazioni aderenti potranno iscriversi a titolo individuale godendo di tutti i diritti degli associati.
15- La qualifica di socio può venire meno:
a) per dimissioni scritte da parte del socio indirizzate al presidente;
b) per morosità nel versamento delle quote dopo due anni;
c) per incompatibilità dovuta a dichiarazioni o ad azioni non in linea con i valori del cristianesimo ortodosso, oppure aderendo ad associazioni o adottando linee di pensiero che sono in contrasto con tali valori, valori che sono l’ispirazione dell’associazione stessa ma anche per dichiarazioni o comportamenti che mettano in pericolo il buon nome dell’associazione; mediante deliberazione motivata del presidente, in prima istanza, e del direttivo dell’associazione, successivamente, che deve esprimersi entro e non oltre 20 giorni.
16- Contro tali decisioni il socio può presentare ricorso entro trenta giorni, secondo quanto previsto dal codice civile. (art. C.C. 2286, 2288, 2518/8, 2524, 2527)
17- In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l’associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa.
18. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.
19. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
L’Assemblea può essere inoltre convocata su decisione della maggioranza del Direttivo o di almeno un terzo dei soci. Le convocazioni sono rese pubbliche, tramite i canali d'informazione adeguati, 30 giorni prima della data di svolgimento.
20- L’Assemblea dei soci è sovrana. L’Assemblea dei soci discute le linee programmatiche dell’attività, approva annualmente il rendiconto economico e finanziario, esamina e vota i bilanci, elegge le cariche sociali secondo le scadenze previste dal presente statuto, prende atto di nuove iscrizioni accettate dal Direttivo, apporta eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento interno ove esistente, delibera lo scioglimento dell’Associazione e delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
21- L’Assemblea dei soci, con voto a maggioranza qualificata, può inoltre inserire nell’ordine del giorno nuovi argomenti non previsti in convocazione.
22- Le deliberazioni assembleari, come pure i bilanci, sono permanentemente a disposizione dei soci.
23- Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica.
24- La prima convocazione dell'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad un altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
25- Nel caso in cui l’Assemblea dei soci licenziasse un Regolamento interno dell’Associazione esso farà parte integrante del presente Statuto.Articolo V - Il Direttivo
26- Il Direttivo è composto di un minimo di due membri e da un massimo di sette; è eletto dall’Assemblea dei soci, con voto a maggioranza semplice. Il Direttivo dura in carica tre anni e può essere integrato nel corso del triennio fino al numero di sette membri. I nuovi membri sono accettati, su richiesta del presidente, dalla maggioranza dei membri a tempo determinato, fino alla loro definitiva approvazione da parte dell’assemblea. Il Direttivo coadiuva il presidente e il segretario nella direzione dell’associazione secondo le linee di programma deliberate dall’Assemblea dei soci e conformemente agli scopi dell'Associazione.
27- Il direttivo può essere convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri che ne fanno parte anche per via telematica o per altri canali (e-mail, lettera ecc.).
28- Al Direttivo possono essere eletti solo soci di religione cristiano-ortodossa per salvaguardare la linea e i principi dell’associazione stessa.
Articolo VI - Il Presidente
29- Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nei contatti con le istituzioni e con i terzi. Il Presidente ha la piena responsabilità legale dell'Associazione ed ha potere di firma.
30- Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza ad uno o più membri del Direttivo o, per motivi gestionali, a incaricati dell’associazione tramite autorizzazione scritta.
31- Il Presidente dell'Associazione può essere sfiduciato dal assemblea che può riunirsi eccezionalmente su richiesta scritta di un terzo dei soci entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
32- Come presidente può essere eletto da tutta l’assemblea solo una persona di religione cristiano-ortodos-sa.
Articolo VII - Il Segretario
33- Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Presidente; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
34- Il Segretario ha potere di firma e di rappresentanza legale, nonché la piena responsabilità amministrativa dell'Associazione. E’ tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d’amministrazione.
35- In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Direttivo, in attesa di una nuova nomina.Articolo VIII - Direttore responsabile della rivista o del bollettino dell’associazione
36- Il Direttore responsabile della rivista o del bollettino dell’associazione si occupa della linea della rivista che deve ispirarsi ai principi che regolano l’associazione stessa.
37- Il Direttore responsabile della rivista o del bollettino dell’associazione partecipa al direttivo dell’associazione; dura in carica tre anni e può essere rieletto ed è eletto dal direttivo dopo aver sentito il parere dei soci fondatori.Articolo IX - Patrimonio - Risorse
38-Il patrimonio dell’Associazione è formato:
a) dal capitale iniziale formato dai soci fondatori; b) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; c) dai contributi, (anche in forma di quota di partecipazione alle spese dell'attività dell'associazione) di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche; d) Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; e) Da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione.
39- Le risorse dell’Associazione saranno impiegate essenzialmente per gli scopi di cui al presente statuto.
40- Le quote associative sono stabilite annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta motivata del Direttivo. La prima quota per l’anno 2005/06 viene stabilita a maggioranza dai soci fondatori dell’associazione.
Articolo X - Bilancio
41- Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12 del 2006. Il direttivo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio alla redazione del bilancio che sarà presentato ai soci per l’approvazione. Ogni socio dopo aver ricevuto il bilancio attraverso i soliti canali (lettera, e-mail, ecc.) avrà a disposizione trenta giorni per la sua approvazione. Il silenzio sarà considerato come approvazione e ogni dissenso dovrà essere presentato per iscritto. In alternativa il bilancio potrà essere approvato durante la convocazione annuale dei soci.
42- E' previsto l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse. Il disavanzo di gestione, risultato dal bilancio approvato, può essere coperto, su delibera del direttivo o dell’assemblea dei soci mediante anche la richiesta di un contributo straordinario (determinato tenendo conto delle possibilità finanziarie dei soci) oppure attraverso strumenti alternativi che potrà deliberare l’assemblea.Articolo XI - Scioglimento e liquidazione
43- In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà destinato ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, in quest’ultimo caso dopo avere sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo XII - Gratuità delle cariche44- Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo XIII - Quota sociale
45- La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea. Essa è annuale: non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità aderente, inoltre è maggiorata per i soci fondatori.
46- Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono, essere eletti alle cariche sociali.
Articolo XIV – Norme Generali
47- Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi dello Stato. 48- Per ogni controversia è competente inderogabilmente il Foro di Bologna.
49- Il presente Statuto può essere modificato in ogni momento dall'Assemblea dei Soci convocata a hoc.
Articolo XV - Durata
50- Viene stabilito che l’associazione ha una durata a tempo indeterminato.
Letto, confermato, sottoscritto.
I soci fondatori: